Cos’è il TFR
Il Trattamento di fine rapporto (o TFR) è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente.
Come viene calcolato
Nello specifico, il TFR si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale (ad es. Cassa Integrazione Guadagni), deve considerarsi quale base per il calcolo del TFR da accantonare l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto stesso.
Cosa comprende
Salva diversa previsione del CCNL di riferimento, la retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR comprende tutte le somme, incluso l’equivalente delle prestazioni in natura (cd fringe benefits: ad es., automobile, alloggio, ecc.), corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Ai fini dell’inclusione di un compenso nella retribuzione utile non è necessario che esso abbia assunto carattere di definitività, ma è sufficiente che di esso il lavoratore abbia goduto in modo normale nel corso ed a causa del rapporto di lavoro.
Quando deve essere pagato
Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro (e quindi indipendentemente dalle motivazioni che l’hanno determinata), fatto salvo il caso di integrale destinazione alla previdenza complementare.
Ci sono però delle eccezioni
A cura dell’Avvocato Gianluca Crespi | Elexia