La nuova disciplina riproduce in larga parte quanto disposto dal D. Lgs. n. 61/2000, il quale viene abrogato.
- Part time orizzontale
- Part time verticale
- Part time misto
Requisiti
- Forma scritta ad probationem
- Indicazione della durata dell’orario e della collocazione temporale dell’attività lavorativa
Lavoro supplementare
In assenza di specifica disciplina collettiva, nel rapporto di lavoro part time orizzontale il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di prestare lavoro supplementare (quello prestato in più rispetto a quello concordato) in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate, a fronte della corresponsione di una maggiorazione retributiva del 15%.
Clausole flessibili ed elastiche
- In assenza di specifica disciplina collettiva, le parti possono concordare per iscritto in sede protetta (innanzi alle commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D. Lgs. 276/2003 e con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un sindacalista o un avvocato o un consulente del lavoro) clausole flessibili (che consentono la modifica della collocazione oraria della prestazione) e clausole elastiche (che nel part time verticale o misto consentono la variazione in aumento dell’orario), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione omnicomprensiva della retribuzione pari al 15% per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento.
- L’accordo deve prevedere (i) 2 giorni lavorativi di preavviso; (ii) in caso di clausola elastica, una variazione in aumento non superiore al 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.
- Diritto a revocare il consenso alla clausola elastica/flessibile per lo studente lavoratore e per i lavoratori ai quali è riconosciuto il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro in part time.
- Non è previsto il diritto di precedenza per gli assunti a tempo parziale in caso di assunzioni full time (è, invece, previsto un diritto di precedenza per chi abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale).
- In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
Diritto di trasformazione da full time a part time
- Lavoratori affetti da patologie oncologiche.
- Lavoratori affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti.
- Lavoratori che devono assistere coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche.
- Lavoratori che devono assistere persona convivente con grave, totale o permanente inabilità.
- I lavoratori con figli, per una sola volta, possono chiedere la trasformazione del rapporto in luogo del congedo parentale, purchè con una riduzione oraria non superiore al 50%. Qui potete trovare tutte le tipologie di contratto
In collaborazione con Studio Legale Fava www.favalex.it