Il contratto a tempo determinato ha subito delle modifiche in seguito all’entrata in vigore del Jobs Act. Essendo stato abrogato il D. Lgs. 368/2001, la disciplina di riferimento in materia di contratti a termine è quella oggi contenuta nel D. Lgs. 81/2015.
Ecco nello specifico cosa è cambiato:
Acausalità:
Nello stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato non vi è più l’obbligo di specificare le ragioni giustificatrici del contratto stesso, che diventa quindi acausale. Di conseguenza, per apporre un termine al contratto di lavoro, non è più necessario specificare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall’art.1 del D.Lgs. 368/2001.
Durata massima:
- 36 mesi, comprensivi di proroghe, rinnovi e periodi di missione nell’ambito di somministrazione a tempo determinato
- i rinnovi ed i periodi di missione devono riguardare mansioni di livello e categoria legale analoghe a quelle assegnate in sede di prima assunzione (in precedenza la norma faceva riferimento alle mansioni equivalenti)
- in caso di superamento dei 36 mesi, trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data del superamento;
- possibilità di stipulare un ulteriore contratto a termine di 12 mesi innanzi alla DTL competente, una volta esauriti i 36 mesi (c.d. contratto assistito);
- in caso di mancato rispetto della procedura, nonché di superamento del termine, trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione
Divieti di apposizione del termine:
- sostituzione di lavoratori in sciopero
- presso unità produttive, nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, al licenziamento collettivo di lavoratori adibiti alle medesime mansioni oggetto del contratto a termine, salvo che (i) si provveda alla sostituzione di lavoratori assenti; (ii) si assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; (iii) il contratto da sottoscrivere abbia durata non superiore a 3 mesi
- presso unità produttive in cui operano sospensione dal lavoro/riduzione dell’orario lavorativo in regime di CIG, che riguardano lavoratori adibiti alle medesime mansioni oggetto del contratto a termine
- aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ex d.lgs. n. 81/2008
- in caso di violazione del divieto di apposizione del termine, trasformazione del rapporto a tempo indeterminato
Proroghe
- Massimo 5 proroghe nell’arco dei 36 mesi
- In caso di superamento del tetto massimo, trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla decorrenza della sesta proroga
Rinnovi
- Tra un’assunzione a termine e l’altra del medesimo lavoratore devono decorrere i seguenti intervalli temporali: 10 giorni dalla data di scadenza del contratto di durata fino a 6 mesi; 20 giorni dalla data di scadenza del contratto di durata superiore a 6 mesi
- In caso di violazione, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato
Prosecuzione oltre la scadenza del termine
- Maggiorazione retributiva del (i) 20% fino al decimo giorno; (ii) 40% per ogni giorno ulteriore
- Trasformazione del rapporto a tempo indeterminato se la prosecuzione avviene (i) oltre il trentesimo giorno per contratti di durata inferiore a 6 mesi; (ii) oltre il cinquantesimo giorno per contratti di durata superiore a 6 mesi
Limite percentuale di attivazione dei contratti a termine
- 20% del personale a tempo indeterminato in forze al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salva diversa previsione dei contratti collettivi (anche aziendali).
Esenzione dal limite di attivazione dei contratti a termine
- Fase di avvio di nuove attività
- Start up innovative
- Attività stagionali
- Specifici spettacoli, specifici programmi radiofonici o televisivi
- Sostituzione di lavoratori assenti
- Lavoratori di età superiore a 50 anni
- Contratti stipulati tra università pubbliche o private (incluse quelle straniere, etc.), lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento e lavoratori impiegati per esigenze temporanee per eventi e manifestazioni di interesse culturale
- Contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
Conseguenze violazione limite quantitativo – No trasformazione del rapporto
Sanzione amministrativa pari a:
- 20% della retribuzione per ciascun mese/ frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto, in caso di assunzione di 1 lavoratore oltre il limite prescritto;
- 50% della retribuzione per ciascun mese/frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto, in caso di assunzione di più di 1 lavoratore oltre il limite prescritto.
Diritto di precedenza
- Il soggetto che ha lavorato a termine per più di 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato che il datore di lavoro intende effettuare nei 12 mesi successivi alla scadenza del termine e con riferimento alle medesime mansioni.
- Il diritto di precedenza deve essere espressamente menzionato nel contratto di assunzione a termine ed il lavoratore lo deve esercitare mediante comunicazione scritta entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto.
- Il congedo di maternità usufruito nel corso di un rapporto a termine concorre alla maturazione del periodo utile all’acquisizione del diritto di precedenza.
Computo
Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Impugnazione
L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato: il lavoratore ha diritto a un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. L’indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore.
Esclusioni dalla normativa dei contratti a termine
Sono esclusi dal campo di applicazione del contratto a tempo determinato:
- i rapporti instaurati con lavoratori in mobilità;
- i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato;
- i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a 5 anni (salvo il diritto del dirigente di recedere trascorso un triennio);
- i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;
- i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
- i contratti a tempo determinato stipulati con le Università.Qui potete trovare tutte le tipologie di contratto
In collaborazione con Studio Legale Fava www.favalex.it
Salve Io sto cercando lavoro
Meglio che niente….
Ciao Michele a cosa ti riferisci? Buona giornata
Salve Sto cercando lavoro magazziniere o opraio
Ciao Sangare, ti consigliamo la ricerca per parola chiave direttamente da qui. Buona giornata
Ciao raggazi anche raggaze sto cercando lavoro sono giovanne molto sperienza
Buongiorno sono aboubakari Coulibaly sono disoccupato.
Ciao Aboubakari, puoi trovare tutte le offerte qui. Buon pomeriggio