La busta paga può essere idealmente divisa in tre parti:
- Nella parte in alto sono sintetizzati i dati che individuano, in particolare:
– il periodo da retribuire, ossia, il mese di riferimento del cedolino
– i dati identificativi del datore di lavoro: codice ditta, ragione/denominazione sociale, codice fiscale, posizione INPS e INAIL
– i dati identificativi del lavoratore: nome e cognome, data di nascita, codice fiscale
– i dati identificativi del rapporto di lavoro: numero di matricola del dipendente, data di assunzione, qualifica (operaio, impiegato, quadro o dirigente) e livello contrattuale (ad es. 1° livello), contratto collettivo di lavoro (CCNL) applicato, tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, a tempo determinato, part-time, ecc.);
– gli elementi “fissi” della retribuzione, ossia la paga base prevista dal CCNL applicato per la categoria ed il livello di inquadramento del lavoratore,
l’indennità di contingenza, gli scatti di anzianità, gli eventuali altri elementi aggiuntivi. La somma degli elementi retributivi sopra indicati costituisce la retribuzione fissa del lavoratore che è indicata, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, nella parte destra del cedolino paga, solitamente, nella casella retribuzione mensile. In corrispondenza di tale casella, sono solitamente indicate anche la retribuzione oraria e la retribuzione giornaliera spettante al lavoratore;
– la sintesi delle presenze del lavoratore, con il dettaglio delle ore e dei giorni di effettivo lavoro nel mese di riferimento. - Nella parte centrale della busta paga, sono invece indicate nel dettaglio le voci che compongono la effettiva retribuzione del lavoratore nel mese di riferimento. Tale retribuzione mensile può variare in relazione alle vicende che hanno interessato il lavoratore in quel periodo (ferie, malattia, eventuale recupero somme …).
La parte in questione del cedolino è ripartita in due sezioni distinte, quella delle “competenze” e quella delle “trattenute”.
Le competenze individuano il credito del lavoratore e quanto dovrà essere a questi liquidato, al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali a suo carico, e comprendono in particolare:
– la retribuzione ordinaria spettante per le giornate di lavoro effettivamente svolte nel mese di riferimento;
– la retribuzione (maggiorata) per le ore di straordinario eventualmente prestate;
– l’indennità per le eventuali giornate di malattia;
– le eventuali indennità collegate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad es. indennità maneggio denaro, indennità di disponibilità, ecc.);
– eventuali premi o bonus;
– la retribuzione per le eventuali giornate di ferie o per i permessi fruiti (frequente è l’indicazione di una voce retributiva denominata ROL – Recupero Orario di Lavoro, che fa riferimento a particolari categorie di permessi retribuiti previsti dal CCNL);
– il controvalore della eventuale retribuzione in natura corrisposta al dipendente (cd “fringe benefits”: ad es. autovettura; buoni pasto; ecc.);
– la retribuzione per le eventuali mensilità aggiuntive liquidate (13° e/o 14° mensilità).
Le trattenute, invece, individuano le somme che dovranno essere detratte dalla retribuzione lorda spettante al lavoratore a titolo di imposte e contributi previdenziali, e comprendono voci eterogenee, quali:
– contributi vari;
– ritenute fiscali;
– addizionali regionali e comunali. - Nella parte bassa della busta paga, invece, vengono riportati in dettaglio i dati progressivi delle imposte e dei contributi dovuti, con l’indicazione delle detrazioni fiscali cui il lavoratore ha eventualmente diritto (per es. per il coniuge e/o i figli a carico), ed infine ricapitolati gli importi a titolo di competenze spettanti (“totale competenze”) e trattenute effettuate (“totale trattenute”).
Come sopra anticipato, sottraendo dal totale delle competenze il totale delle trattenute si ricava lo stipendio netto mensile da corrispondere al lavoratore.
Nella parte bassa del cedolino paga è altresì riportato quanto maturato a quella data dal lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto o TFR, che è una forma di retribuzione differita, accantonata anno per anno dal datore di lavoro in misura pari alla retribuzione annuale diviso 13,5, e liquidata al lavoratore alla cessazione del rapporto. Al lavoratore è concessa la facoltà di scegliere se accantonare il TFR presso il proprio datore di lavoro, oppure destinarlo di volta in volta a fondi di previdenza complementare.Sempre in quest’ultima parte del cedolino, è riportato il dettaglio delle ferie e dei permessi maturati, di quelli goduti e di quelli residui.
La somma di tutti i valori riportati nelle buste paga dell’anno dovrà trovare corrispondenza nella Certificazione Unica del Dipendente (CUD) che ogni anno il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al dipendente per consentire a quest’ultimo di provvedere alla dichiarazione dei redditi.A cura dell’Avvocato Gianluca Crespi | Elexia