I contratti e diritti

I contratti a progetto e le collaborazioni a partita IVA

Contratti a progetto

Abrogati dal 25 giugno 2015. Resteranno validi solo quelli stipulati prima di tale data.

Dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzeranno in:

  • prestazioni di lavoro esclusivamente personali;
  • continuative;
  • le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.)

Possibili solo:

  1. le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano azionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  2. le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  3. le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  4. le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Stabilizzazione

Dal 1° gennaio 2016, possibilità di assumere con contratti a tempo indeterminato soggetti che hanno avuto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita Iva, con l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

A fronte di ciò:

  • i lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrivere, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, 4° comma, del c.c. o avanti alle commissioni di certificazione;
  • nei 12 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro non può recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

    In collaborazione con Studio Legale Fava www.favalex.it

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