Le ferie sono un diritto sancito dalla Costituzione, i cui ambiti e limiti sono determinati da leggi ben precise. Ecco come si maturano e le modalità corrette di fruizione:
Nozione e durata
La Costituzione garantisce al lavoratore il diritto irrinunciabile ad un periodo di ferie annuali retribuite, per consentirgli il recupero delle energie psico-fisiche spese nella prestazione lavorativa oltre che la realizzazione di esigenze ricreative e la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali.
Sarebbe pertanto radicalmente nullo qualsiasi patto contrario che escluda, in tutto o in parte, il diritto alla fruizione delle ferie, contenuto nella contrattazione individuale o anche in quella collettiva.
La legge (art. 10 Decreto Legislativo n. 66/2003) fissa il limite di durata minima delle ferie annuali in quattro settimane, derogabile dai contratti collettivi solo in senso migliorativo. Nel caso di fruizione di un periodo feriale consecutivo di quattro settimane, tale periodo equivale a 28 giorni di calendario.
Criteri di maturazione
Le ferie maturano in misura proporzionale all’effettiva prestazione lavorativa, nel senso che il lavoratore cumula un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni lavorati. La legge o i contratti collettivi possono stabilire che la maturazione delle ferie avvenga anche in periodi in cui la prestazione lavorativa è mancata; è il caso, per esempio, dei periodi di astensione obbligatoria per congedo di paternità o di maternità, di congedo matrimoniale, di malattia o di infortunio sul lavoro.
Il periodo di maturazione delle ferie è di dodici mesi, generalmente fissato dalla contrattazione collettiva in coincidenza dell’anno civile. In ogni caso, il dipendente matura le ferie anche se il rapporto dura meno di un anno. In caso di assunzione o di cessazione del rapporto in corso d’anno, il dipendente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al periodo di servizio effettivamente prestato.
Modalità di fruizione
Le ferie vengono godute nel periodo stabilito dal datore di lavoro e preventivamente comunicato al lavoratore. Nella determinazione del periodo delle ferie, il datore di lavoro deve tenere conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, realizzando un equo contemperamento.
La determinazione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro comporta, da un lato, che se il lavoratore fruisce di ferie senza autorizzazione, tale comportamento può costituire un illecito ed essere sanzionato disciplinarmente; dall’altro, che il datore di lavoro ha la facoltà di modificare il periodo di ferie già stabilito, al sopravvenire di particolari esigenze aziendali o anche a seguito di una riconsiderazione delle esigenze originarie.
Per legge, le ferie devono essere godute per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e, se il lavoratore lo richiede, in modo continuativo. Le restanti ferie maturate devono essere fruite nei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione, salvo periodi più lunghi previsti dai contratti collettivi. Ad esempio, quindi, le ferie maturate nell’anno 2017 dovranno essere fruite entro il mese di giugno 2019.
I giorni di ferie eccedenti il minimo legale eventualmente previsti dal contratto individuale o dalla contrattazione collettiva, invece, possono essere goduti secondo gli accordi stessi o, in mancanza, secondo gli usi aziendali.
Il divieto di “monetizzazione”
Dal carattere irrinunciabile delle ferie deriva il divieto legale della loro “monetizzazione”. Non è, pertanto, consentito al datore di lavoro corrispondere al lavoratore un’indennità in sostituzione delle ferie non godute nel termine di legge, ma queste ultime devono essere comunque fruite, eventualmente in modo differito. Le uniche eccezioni a tale principio riguardano:
– il caso della risoluzione del rapporto intervenuta nel corso dell’anno: in tale ipotesi, l’indennità sostitutiva delle ferie sarà liquidata unitamente alle altre competenze di fine rapporto (TFR, eventuale indennità di preavviso, ecc.);
– il caso delle ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge: in tale ipotesi, le ferie eccedenti maturate ma non fruite possono essere indennizzate;
– il caso dei contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno (circolare Ministero Lavoro n. 8/2015): in tale ipotesi, è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie e quindi il godimento delle stesse può essere in tutto o in parte sostituito dalla relativa indennità (al contrario, non è ammissibile la scelta di programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità, neppure con eventuali maggiorazioni – così, Nota Ministero del Lavoro 27 luglio 2005).
Il datore di lavoro che non consenta la fruizione delle ferie nei termini sopra indicati può incorrere in responsabilità nei confronti del lavoratore ed essere tenuto al risarcimento del danno, anche biologico, da questi subito, oltre che al pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla legge.
I principi sopra richiamati in materia di fruizione delle ferie sono applicabili anche ai dirigenti. Nel caso in cui però il dirigente abbia il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro ma non lo eserciti, non fruendo così del riposo annuale, egli non avrà diritto a percepire alcuna indennità sostitutiva, a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive.
A cura dell’Avvocato Gianluca Crespi | Elexia