Le cosiddette “tutele crescenti”, introdotte nel 2015 per le ipotesi di licenziamento illegittimo, vanno a sostituire le tutele previste dal celebre art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Ma cosa è cambiato? Scopriamolo insieme in 6 semplici passaggi.
A chi si applicano le tutele crescenti?
Ai lavoratori del settore privato …
- che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri
- e..
– che siano stati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015,
– il cui contratto, originariamente stipulato a tempo determinato, sia stato convertito a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015,
– il cui contratto di apprendistato sia stato convertito a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015.
In cosa consistono le tutele crescenti?
L’espressione si riferisce al meccanismo originariamente previsto dalla normativa, che – per le ipotesi di licenziamento illegittimo – prevedeva una tutela sotto forma di indennità risarcitoria automaticamente commisurata per legge all’anzianità di servizio del lavoratore e quindi, per l’appunto, “crescente” in funzione di tale anzianità.
Oggi – a seguito di un intervento della Corte Costituzionale del settembre 2018 – questo automatismo è stato eliminato e spetta al Giudice quantificare l’indennità risarcitoria, attenendosi ad alcuni criteri.
Come si calcola l’indennità risarcitoria?
Per le ipotesi di vizi formali e procedurali (violazione del requisito di motivazione del licenziamento o del procedimento disciplinare), l’indennità è calcolata all’interno di una forbice compresa tra
- 1 e 6 mensilità per le piccole imprese,
- 2 e 12 mensilità per le grandi imprese.
Nei casi di mancanza degli estremi del giustificato motivo o della giusta causa, l’indennità è calcolata all’interno di una forbice compresa tra
- 3 e 6 mensilità per le piccole imprese,
- 6 e 36 mensilità per le grandi imprese.
Rimanendo all’interno di questi limiti minimi e massimi, il Giudice ha il potere discrezionale di individuare la misura appropriata dell’indennità risarcitoria.
Con quali criteri? Il Giudice deve tener conto in via prioritaria dell’anzianità di servizio del lavoratore e in secondo luogo del numero dei dipendenti occupati e delle dimensioni dell’attività economica dell’impresa, oltre che del comportamento e condizioni delle parti. L’indennità risarcitoria è assoggettata a tassazione separata ed è esente da contribuzione previdenziale.
Cosa si intende per “grandi” e “piccole” imprese?
Sono, rispettivamente, “grandi” le imprese che occupano più e “piccole” quelle che occupano meno
- di 15 dipendenti nello stesso comune,
- o di 60 dipendenti sul territorio nazionale.
Cosa si intende per “mensilità”?
Per legge si fa riferimento all’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), quindi comprensiva di tredicesima e, eventualmente, anche di quattordicesima oltre che di tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale al dipendente. Per avere indicazioni più precise sulla base di calcolo del TFR è meglio comunque far riferimento al Contratto Collettivo.
La tutela della reintegra esiste ancora?
Sì, ma solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge:
- licenziamento nullo perché discriminatorio,
- licenziamento per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore,
- licenziamento nullo per altre ragioni previste dalla legge (ad esempio, perché ritorsivo),
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A cura degli Avvocati Gianluca Crespi e Federico Trombetta | Elexia
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