I contratti e diritti

Le mensilità aggiuntive

La tredicesima e la quattordicesima mensilità sono elementi di retribuzione differita che, al pari di altri istituti con analoga natura, come  TFR e ferie, maturano nel corso dei mesi di lavoro ma vengono corrisposte in coincidenza di determinati periodi dell’anno. La 13° viene corrisposta a dicembre di ogni anno, mentre la 14° di regola nei mesi di giugno/luglio.

Mentre l’erogazione della 13° mensilità è comune a tutti i settori, la 14° è prevista solo da alcuni contratti nazionali (ad es., settore commercio).

E’ il CCNL di riferimento a prevedere la disciplina e le modalità di calcolo delle mensilità supplementari, individuando quali sono gli elementi retributivi da considerare nel calcolo.

Al lavoratore vengono corrisposti tanti dodicesimi di mensilità aggiuntive quanti sono i mesi lavorati. In caso di assunzione o di cessazione nel corso dell’anno, dell’importo totale della 13° o 14° mensilità si dovranno considerare soltanto i ratei maturati dalla data di assunzione o fino alla data di cessazione.

MATURAZIONE NEI PERIODI DI ASSENZA DEL LAVORATORE
Le mensilità aggiuntive vengono corrisposte anche in relazione ad eventuali periodi di assenza del lavoratore, purché retribuita (per la parte non liquidata dagli enti preposti), come nel caso di congedo di maternità, congedo matrimoniale, assenze per malattia, infortunio, ecc.
Al contrario, non maturano i ratei di mensilità supplementari nel caso di congedo parentale, assenza per malattia del bambino, assenza per aspettativa non retribuita, ecc.

PART TIME
In caso di lavoro part-time, le mensilità supplementari maturano in proporzione all’orario realmente effettuato; se nel corso dell’anno il part time viene trasformato in full time o viceversa, si dovrà procedere a calcolare in modo distinto le mensilità supplementari, considerando i ratei interi per i periodi di lavoro svolti a tempo pieno e i ratei riproporzionati per i mesi svolti ad orario ridotto.

A cura dell’Avvocato Gianluca Crespi | Elexia

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