Il contratto subordinato a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro(art.1 D.Lgs. 81/2015)
Con il D. Lgs. 23/2015, di attuazione della delega contenuta nel Jobs Act (L. 183/2014), è stato introdotto nel nostro ordinamento il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti che rappresenta la nuova veste contrattuale con cui si costituiscono, nell’ambito privato, tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7-3-2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Destinatari: lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri (esclusi, quindi, i dirigenti), assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7-3-2015.
La modifica normativa di fatto crea due categorie di lavoratori che godono di discipline e tutele diverse, ossia quelli assunti prima del 7 marzo 2015, per i quali continua a trovare applicazione la tutela sanzionatoria prevista dall’Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori così come riformato dalla L. 92/2012, e quelli assunti dopo tale data.
Sempre in ossequio alla ratio di voler creare occupazione a tempo indeterminato, nel caso in cui l’azienda, con assunzioni intervenute dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 23/2015, superi il requisito dimensionale di 15 dipendenti, utilizzato quale parametro per l’applicazione dell’art. 18 della L. n. 300/70, non solo i nuovi assunti saranno soggetti alla disciplina del contratto a tutele crescenti, ma la totalità dei dipendenti vedrà il proprio rapporto di lavoro disciplinato dalle norme in commento.
Il concetto di «tutele crescenti», contenuto nella denominazione del nuovo contratto a tempo indeterminato, deve intendersi riferito soltanto ad un determinato aspetto del rapporto di lavoro e, segnatamente, al regime di tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo.
Per i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti è stata introdotta una nuova disciplina in materia di licenziamentoche si discosta dal tradizionale regime di cui alla L. 604/1966 e all’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, che continua ad essere applicato a tutti coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato prima del 7-3-2015.
Nuovo regime sanzionatorio
Licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale
Si continua ad applicare la normativa previgente:
- Reintegrazione
- Indennità risarcitoria «commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto» dal licenziamento sino alla reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione. L’indennità risarcitoria non può essere inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
- Indennità in sostituzione della reintegrazione: 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Cessazione del rapporto al momento dell’opzione di indennità sostitutiva della reintegra
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- Eliminata la comunicazione di licenziamento alla DTL e al lavoratore prevista dalla Legge Fornero (L.92/2012)
- No reintegrazione
- Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità
Licenziamento intimato per vizi formali e procedurali
- Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa
Solo nei casi di:
- Insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore
- Difetto di giustificato motivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore
Reintegrazione + Indennità risarcitoria decurtata di aliunde perceptum e aliunde percipiendum
- In tutti gli altri casi spetta un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità
Regime sanzionatorio per le piccole imprese
- Reintegrazione solo per licenziamento discriminatorio, nullo e orale (come in precedenza)
- Indennità risarcitoria commisurata all’anzianità di servizio da 2 a 6 mensilità
- Disciplina applicabile solo ai nuovi assunti a seguito dell’entrata in vigore del decreto
Licenziamento collettivo
Regime sanzionatorio applicabile solo ai lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del decreto.
Reintegrazione solo per i licenziamenti intimati senza la forma scritta.
In tutti gli altri casi, indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
Offerta di conciliazione
- Entro 60 gg. dal licenziamento
- Assegno circolare di importo pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità
- L’importo dell’assegno non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale
- Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza del rapporto di lavoro sono soggette a regime fiscale ordinario. Qui puoi trovare tutte le tipologie di contratto
In collaborazione con Studio Legale Fava www.favalex.it
ho l’esperienza lavorativa come cablatore aeronautica agusta Westland aw 139, appartengo alla legge 68/99, portatote di impianto cocleare ed udente……..
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