I contratti e diritti

Lavori estivi: sì ma con che contratto?

Arriva l’estate, e con lei tutta una serie di lavori tipici di questo periodo dell’anno: ci sono, ad esempio, gli studenti che approfittano della pausa dallo studio per trovare un “lavoretto” stagionale prima di riprendere la scuola o l’università. Ci sono coloro che non possiedono un’occupazione stabile e approfittano delle posizioni aperte per guadagnare o fare esperienza prima di un impiego più sicuro. E poi ci sono tutti coloro che operano nei settori che, per loro stessa natura, sono stagionali: assistenti bagnanti, personale di alberghi e strutture ricettive, baristi e camerieri, staff di attrazioni turistiche e parchi divertimenti, ecc.

Quali sono i contratti flessibili che permettono di lavorare in regola, anche per un periodo di breve durata? Ecco una panoramica sulle differenze tra i vari contratti a termine che un datore di lavoro può proporre in vista dei lavori estivi.

Il contratto stagionale

Si parla di lavoro stagionale quando un’attività lavorativa si svolge in un determinato periodo dell’anno e manca il carattere della continuità.

Si tratta a tutti gli effetti di un contratto di lavoro a termine, e quindi porta con sé alcuni obblighi “classici” (forma scritta del contratto, iscrizione Inps/Inail del lavoratore) ma con alcune differenze nella durata e sulla possibilità di rinnovo.

Infatti, non vale né il limite massimo di 24 mesi, né l’intervallo “cuscinetto” minimo tra la fine di un contratto e l’inizio di quello successivo. Non è infine previsto un tetto massimo di contratti stagionali e non c’è obbligo di indicare la causale nel contratto.

Non tutte le imprese possono però proporre questa tipologia contrattuale: ci sono le attività stagionali definite dai contratti collettivi di lavoro, che si adeguano ai settori economici e alle stagioni, quali turismo, ristorazione, ricevimento, settore alimentare.

Nel turismo e nei pubblici esercizi è possibile stipulare contratti di massimo 3 giorni per banqueting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, attività del fine settimana o in occasione delle festività (lavoro extra e di surroga).

Per tutto quello che riguarda ferie, permessi, malattia pagata, tfr, le condizioni dei lavoratori stagionali sono identiche a quelle stabilite per tutti gli altri lavoratori. Anche durante il contratto stagionale si può essere licenziati o dimettersi per giusta causa e in questi casi si potrà usufruire della Naspi. Durante il periodo di prova, invece, si potrà lasciare il lavoro senza alcuna giustificazione e senza preavviso.

In alcuni casi (ma non sempre) nei contratti di lavoro stagionali è previsto anche il vitto e l’alloggio.

Chiedete sempre, più si è trasparenti meno saranno i problemi durante la durata del contratto.

Contratto a chiamata o intermittente

Per i più giovani, di età inferiore ai 24 anni, e anche per chi ha superato i 55 anni (anche pensionati), c’è la possibilità di sottoscrivere il contratto a chiamata, detto anche contratto intermittente o a intermittenza.

Questa tipologia di contratto è tipica dei lavori poco programmabili, che hanno discontinuità o “picchi” di intensità. Ad esempio è tipico nelle attività di cameriere, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici. Può essere adottato anche sotto forma di apprendistato in cicli stagionali.

Con alcune eccezioni per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, questo contratto è ammesso con lo stesso datore di lavoro per un periodo massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. In caso di superamento di questo limite, si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Collaborazione occasionale

In qualsiasi stagione dell’anno, estate inclusa, è possibile lavorare con contratto di collaborazione occasionale: questa formula va adottata in caso di attività professionali saltuarie e sporadiche, non abituali e non continuative. La prestazione può essere di due tipologie distinte: di lavoro autonomo occasionale, senza carattere di subordinazione, oppure prestazione occasionale di tipo subordinato.

Il primo caso, di solito, riguarda attività a prevalente vocazione intellettuale, come ad esempio consulenze, attività di scrittura o procacciatori di affari.

Il secondo caso, invece, indica attività di tipo subordinato, quindi con un committente stabilito. In questo caso l’attività di lavoro non è autonoma, di un’impresa o di un privato: può essere il caso di una studentessa che si finanzia gli studi facendo la baby sitter, oppure facendo la commessa in un negozio nei fine settimana. Attività che possono essere gestite con il contratto di prestazione occasionale (per le aziende) o con il libretto famiglia (per i privati).

Contratto a tempo determinato

Infine, indipendentemente dalla stagione dell’anno e dal settore in cui si vuole lavorare, una soluzione è il contratto di lavoro a tempo determinato. Può essere stipulato per un massimo di 12 mesi, periodo oltre il quale è necessario un rinnovo e una specifica causale.

Lo stesso lavoratore non può avere questo tipo di contratto per più di 24 mesi.

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere full-time o part-time, non ci sono limitazioni in tal senso. 

 

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