I contratti e diritti

Scatti di anzianità, a chi spettano

Gli scatti di anzianità sono una componente fissa della retribuzione, prevista dalla contrattazione collettiva per adeguare la retribuzione dei lavoratori alla maggiore qualificazione professionale acquisita nel corso degli anni di servizio alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.
È il contratto collettivo di categoria a stabilire la periodicità di maturazione di ciascuno scatto di anzianità (su base normalmente biennale o triennale), nonché il relativo ammontare e il numero massimo fruibile.
L’ammontare degli scatti differisce da un dipendente ad un altro in base alla categoria o livello di inquadramento, avendo comunque sempre riguardo all’anzianità di servizio maturata.

Chi ne ha diritto?
Tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Riguardo a questi ultimi, però, il limite massimo di durata di 24 mesi di recente introdotto dal cd Decreto Dignità (convertito nella legge n. 96/2018), rende di fatto impossibile la maturazione di qualsiasi scatto.

Scatti di anzianità e part-time
I lavoratori assunti con contratto di lavoro part–time, al pari degli altri lavoratori hanno diritto agli scatti di anzianità.
L’unica sostanziale differenza rispetto a quelli è l’importo dello scatto che sarà conseguentemente proporzionale alla ridotta entità della prestazione lavorativa (e della correlativa retribuzione).
Ad esempio: un lavoratore con contratto di lavoro part-time al 50% avrà diritto agli scatti di anzianità rapportati alla durata dell’impegno lavorativo, quindi al 50% del loro valore complessivo rispetto ad un lavoratore a full time.

Scatti di anzianità e passaggio di qualifica
In caso di passaggio di qualifica del lavoratore ad un livello superiore, la giurisprudenza prevede espressamente che lo scatto di anzianità venga assorbito (e conseguentemente azzerato) dal nuovo aumento, salva diversa disposizione del CCNL o differente pattuizione tra le parti. Tale principio va però coordinato con quello, più generale, di “irriducibilità” della retribuzione previsto dall’art. 2103 c.c.
Ne consegue che, in occasione del passaggio di qualifica, il datore di lavoro deve riconoscere al lavoratore una somma complessiva comunque non inferiore a quella già maturata comprensiva degli scatti di anzianità.

A cura dell’Avvocato Gianluca Crespi | Elexia

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