I contratti e diritti

Il contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato ha subito delle modifiche in seguito all’entrata in vigore del Jobs Act. Essendo stato abrogato il D. Lgs. 368/2001, la disciplina di riferimento in materia di contratti a termine è quella oggi contenuta nel D. Lgs. 81/2015.
Ecco nello specifico cosa è cambiato:

Acausalità:

Nello stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato non vi è più l’obbligo di specificare le ragioni giustificatrici del contratto stesso, che diventa quindi acausale. Di conseguenza, per apporre un termine al contratto di lavoro, non è più necessario specificare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall’art.1 del D.Lgs. 368/2001.

Durata massima:

  • 36 mesi, comprensivi di proroghe, rinnovi e periodi di missione nell’ambito di somministrazione a tempo determinato
  • i rinnovi ed i periodi di missione devono riguardare mansioni di livello e categoria legale analoghe a quelle assegnate in sede di prima assunzione (in precedenza la norma faceva riferimento alle mansioni equivalenti)
  • in caso di superamento dei 36 mesi, trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data del superamento;
  • possibilità di stipulare un ulteriore contratto a termine di 12 mesi innanzi alla DTL competente, una volta esauriti i 36 mesi (c.d. contratto assistito);
  • in caso di mancato rispetto della procedura, nonché di superamento del termine, trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione

Divieti di apposizione del termine:

  • sostituzione di lavoratori in sciopero
  • presso unità produttive, nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, al licenziamento collettivo di lavoratori adibiti alle medesime mansioni oggetto del contratto a termine, salvo che (i) si provveda alla sostituzione di lavoratori assenti; (ii) si assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; (iii) il contratto da sottoscrivere abbia durata non superiore a 3 mesi
  • presso unità produttive in cui operano sospensione dal lavoro/riduzione dell’orario lavorativo in regime di CIG, che riguardano lavoratori adibiti alle medesime mansioni oggetto del contratto a termine
  • aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ex d.lgs. n. 81/2008
  • in caso di violazione del divieto di apposizione del termine, trasformazione del rapporto a tempo indeterminato

Proroghe

  • Massimo 5 proroghe nell’arco dei 36 mesi
  • In caso di superamento del tetto massimo, trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla decorrenza della sesta proroga

Rinnovi

  • Tra un’assunzione a termine e l’altra del medesimo lavoratore devono decorrere i seguenti intervalli temporali: 10 giorni dalla data di scadenza del contratto di durata fino a 6 mesi; 20 giorni dalla data di scadenza del contratto di durata superiore a 6 mesi
  • In caso di violazione, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato

Prosecuzione oltre la scadenza del termine

  • Maggiorazione retributiva del (i) 20% fino al decimo giorno; (ii) 40% per ogni giorno ulteriore
  • Trasformazione del rapporto a tempo indeterminato se la prosecuzione avviene (i) oltre il trentesimo giorno per contratti di durata inferiore a 6 mesi; (ii) oltre il cinquantesimo giorno per contratti di durata superiore a 6 mesi

Limite percentuale di attivazione dei contratti a termine 

  • 20% del personale a tempo indeterminato in forze al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salva diversa previsione dei contratti collettivi (anche aziendali).

Esenzione dal limite di attivazione dei contratti a termine

  • Fase di avvio di nuove attività
  • Start up innovative
  • Attività stagionali
  • Specifici spettacoli, specifici programmi radiofonici o televisivi
  • Sostituzione di lavoratori assenti
  • Lavoratori di età superiore a 50 anni
  • Contratti stipulati tra università pubbliche o private (incluse quelle straniere, etc.), lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento e lavoratori impiegati per esigenze temporanee per eventi e manifestazioni di interesse culturale
  • Contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.

Conseguenze violazione limite quantitativo – No trasformazione del rapporto

Sanzione amministrativa pari a:

  • 20% della retribuzione per ciascun mese/ frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto, in caso di assunzione di 1 lavoratore oltre il limite prescritto;
  • 50% della retribuzione per ciascun mese/frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto, in caso di assunzione di più di 1 lavoratore oltre il limite prescritto.

Diritto di precedenza

  • Il soggetto che ha lavorato a termine per più di 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato che il datore di lavoro intende effettuare nei 12 mesi successivi alla scadenza del termine e con riferimento alle medesime mansioni.
  • Il diritto di precedenza deve essere espressamente menzionato nel contratto di assunzione a termine ed il lavoratore lo deve esercitare mediante comunicazione scritta entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto.
  • Il congedo di maternità usufruito nel corso di un rapporto a termine concorre alla maturazione del periodo utile all’acquisizione del diritto di precedenza.

Computo

Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

Impugnazione

L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato: il lavoratore ha diritto a un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  L’indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore.

Esclusioni dalla normativa dei contratti a termine

Sono esclusi dal campo di applicazione del contratto a tempo determinato:

  1. i rapporti instaurati con lavoratori in mobilità;
  2. i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato;
  3. i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  4. i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a 5 anni (salvo il diritto del dirigente di recedere trascorso un triennio);
  5. i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;
  6. i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
  7. i contratti a tempo determinato stipulati con le Università.Qui potete trovare tutte le tipologie di contratto
    In collaborazione con Studio Legale Fava www.favalex.it

Ti è paciuto questo articolo?

Se vuoi rimanere aggiornato sulle novità del mondo del lavoro: Iscriviti a InfoJobs

Rispondi a Luigi michele Annulla risposta

Il commento è stato inviato con successo. Sarà pubblicato dopo la revisione del Team di InfoJobs.
Si è verificato un errore durante l'invio del commento. Si prega di riprovare.

Articoli Correlati